Ricorso Home 2000
Studio Legale Avv.
Giovanni Agnelli
CORSO GIOVANNI AGNELLI 1 – 10100 TORINO (TO) – TEL: 011-1234567, FAX:
011-098765
Della Federazione Italiana Giuoco Calcio
Sezione Illeciti Sportivi
Via Allegri 7
00100 ROMA (RM)
Alla Procura della Repubblica
Presso la Pretura Circondariale di Rovigo
Via Mazzini 14
45100 ROVIGO (RO)
e p.c.
Ai legali rappresentanti
Della Società Sportiva “Ammogliati”
Dott. Arch. Simone Costanzo
Dott. Dent. Paolo Baratella
c/o Agenzia Ippica
Via Cavour 9
45100 ROVIGO (RO)
Oggetto: Ricorso
motivato avverso l’omologazione del risultato dell’incontro di calcio “The
Singles F.C. – S.S. Ammogliati” e denuncia di illecito sportivo.
Il sottoscritto Avv. Giovanni AGNELLI, in nome e per
conto dei Sigg.:
Dott. Ing. Michele REALI, residente a Rijeka
(Croazia), in via Miloševic 99;
Prof. Ing. Alessandro GASPARETTO, residente a Udine
(Friûl) in Via della Grappa 33;
nella fattispecie legali rappresentanti della Società
“The Singles Football Club” ai sensi dell’art. 1/3 dello statuto della suddetta
società, approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del 14/11/2000 svoltasi
presso l’Hotel Canevone, via X Luglio 8, Rovigo;
propone alla S.V. Dott. Michele LABATE, Procuratore
della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ex art. 120 Stat. F.I.G.C. e ex art.
325 segg. Stat. A.I.C.
avverso l’omologazione del risultato dell’incontro
di calcio “The Singles F.C. – S.S. Ammogliati”;
nonché
compiuto dalla Società “S.S. Ammogliati”.
Il giorno 23 dicembre 2000, alle ore 14.30 si
svolgeva presso il campo sportivo “A. Pelacazzi” di Borsea (RO) l’incontro di
calcio tra le squadre “The Singles F.C.” e “S.S. Ammogliati”. L’incontro,
svoltosi di fronte ad un vasto pubblico, terminava sul campo con il risultato
di 3-0 in favore della “S.S. Ammogliati”.
Tuttavia, in considerazione dell’esistenza di un
tesseramento irregolare tra le file della “S.S. Ammogliati”, al termine della
partita il capitano della squadra “The Singles F.C.”, nella persona del Dott.
Ing. Michele REALI, notificava all’arbitro dell’incontro, nella fattispecie il
Sig. Andrea FRACASSI, appartenente all’Associazione Italiana Arbitri, sezione
di Rovigo, un preannuncio di ricorso motivato avverso l’omologazione del
succitato risultato. Tale procedura è stata svolta ed eseguita ai sensi e nei
termini dell’art. 12 comma 8 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco
Calcio, che nella fattispecie prescrive l’obbligatorietà di un preannuncio di
ricorso entro il termine perentorio di minuti 30 (trenta) dal termine della
manifestazione sportiva a cui si riferisce il ricorso stesso.
Il presente ricorso si basa sull’esistenza di una
palese irregolarità nel tesseramento di un giuocatore della squadra “S.S.
Ammogliati”, nella fattispecie il Sig. Enrico PRADELLA, schierato durante
l’incontro con il numero 1, come risulta dalle distinte dei giuocatori allegate
al referto dell’arbitro.
Risulta da ciò immediatamente evidente
l’irregolarità commessa dalla “S.S: Ammogliati”, in quanto il succitato sig.
PRADELLA non era tesserabile ai sensi dell’articolo 189 dello Statuto della
Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché dell’art. 34 comma 5 dello Statuto
dell’Associazione Italiana Calciatori, e soprattutto
dell’art. 1 del regolamento della partita
Scapoli-Ammogliati che recita testualmente: “I giuocatori devono essere
abituali frequentatori della piazza”.
Orbene, risulta di per sé assolutamente evidente, de iure oltre che de facto, senza quindi bisogno di ulteriori ragionamenti,
l’irregolarità della posizione del Sig. PRADELLA; e risultano conseguentemente
meramente tendenziosi i tentativi della controparte di reperire giustificazioni
fittizie e capziose a tale evidente violazione dei regolamenti.
In aggiunta alla violazione dei regolamenti federali
testé descritta, lo scrivente e i suoi patrocinati ravvisano nel comportamento
della squadra avversaria, e nella fattispecie dei suoi legali rappresentanti
Dott. Arch. Simone COSTANZO e Dott. Dent. Paolo BARATELLA, un evidente atto di
malafede e di violazione dello spirito sportivo. In effetti, la notizia del
tesseramento del suddetto Sig. PRADELLA (nonché, peraltro, di numerosi altri
componenti della squadra schierata dalla “S.S. Ammogliati”), è stata tenuta
secretata sino all’immediata vigilia dell’incontro, con l’evidente intento di
impedire un ricorso preventivo avverso tale tesseramento irregolare da parte
della società “The Singles F.C.”
Tale comportamento della controparte, oltre che
essere contrario alle regole non scritte della buona fede e del rispetto dello
spirito sportivo, è palesemente violatorio dell’art. 1 dello Statuto della
Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell’art. 1 dello Statuto
dell’Associazione Italiana Calciatori, che recita testualmente: “I tesserati
devono dare prova di lealtà e di spirito sportivo prima, durante e dopo ogni
manifestazione sportiva”.
Si ravvisano pertanto, nel comportamento dei
succitati Dott. Arch. Simone COSTANZO e Dott. Dent. Paolo BARATELLA, gli
estremi di illecito sportivo doloso.
P.Q.M.
Lo scrivente Avv. Giovanni AGNELLI, in nome e per
conto della Società “The Singles F.C.”, produce con la presente:
1.
RICORSO
MOTIVATO
avverso l’omologazione del risultato dell’incontro
di calcio “The Singles F.C. – S.S. Ammogliati”
2. DENUNCIA DI ILLECITO SPORTIVO DOLOSO
perpetrato dalla società “S.S. Ammogliati” e nella
fattispecie dai suoi legali rappresentanti Dott. Arch. Simone COSTANZO e Dott.
Dent. Paolo BARATELLA
La Società “The Singles F.C.”, patrocinata dallo scrivente, al fine di tutelare i propri interessi e il proprio buon nome, si riserva di produrre le seguenti richieste presso il Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio in sede pre-processuale:
1. Richiesta
di omologazione della partita con il seguente risultato:
“The Singles F.C.” – “S.S. Ammogliati” 2-0;
2. Richiesta
di squalifica a vita da tutte le manifestazioni organizzate dalla F.I.G.C.
dei Sigg. Dott. Arch. Simone COSTANZO e Dott. Dent. Paolo BARATELLA, autori del
grave illecito sportivo testé descritto;
3. Richiesta di congrua sanzione pecuniaria (ravvisabile nella somma minima di LIT 150.000.000) ai danni della Società “S.S. Ammogliati”;
4. Richiesta
di autorizzazione ad adire le vie legali della giustizia ordinaria,
ravvisando nel comportamento dei suddetti Sigg. Dott. Arch. Simone COSTANZO e
Dott. Dent. Paolo BARATELLA gli estremi del reato di frode, ai sensi dell’art
812 comma 3 del codice penale.
La Società “The Singles F.C.” si riserva inoltre di
produrre tutta la documentazione e di indicare tutti i testimoni che siano
necessari alla valutazione del caso, nonché qualsivoglia altra deduzione e
produzione. Si riserva infine di costituirsi parte civile in un eventuale
processo penale, qualora autorizzata dal Giudice Sportivo della F.I.G.C. ad
adire le vie legali della giustizia ordinaria.
Con osservanza
Torino, 24 dicembre 2000