Ricorso                                                                                                              Home 2000

Studio Legale Avv. Giovanni Agnelli

 

CORSO GIOVANNI AGNELLI 1 – 10100 TORINO (TO) – TEL: 011-1234567, FAX: 011-098765

 

 

Alla Procura Speciale

Della Federazione Italiana Giuoco Calcio

Sezione Illeciti Sportivi

Via Allegri 7

00100 ROMA (RM)

 

Alla Procura della Repubblica

Presso la Pretura Circondariale di Rovigo

Via Mazzini 14

45100 ROVIGO (RO)

 

e p.c.

 

Ai legali rappresentanti

Della Società Sportiva “Ammogliati”

Dott. Arch. Simone Costanzo

Dott. Dent. Paolo Baratella

c/o Agenzia Ippica

Via Cavour 9

45100 ROVIGO (RO)

 

 

 

 

Oggetto: Ricorso motivato avverso l’omologazione del risultato dell’incontro di calcio “The Singles F.C. – S.S. Ammogliati” e denuncia di illecito sportivo.

 

 

Il sottoscritto Avv. Giovanni AGNELLI, in nome e per conto dei Sigg.:

 

 

Dott. Ing. Michele REALI, residente a Rijeka (Croazia), in via Miloševic 99;

Prof. Ing. Alessandro GASPARETTO, residente a Udine (Friûl) in Via della Grappa 33;

 

nella fattispecie legali rappresentanti della Società “The Singles Football Club” ai sensi dell’art. 1/3 dello statuto della suddetta società, approvato dall’assemblea dei soci nella seduta del 14/11/2000 svoltasi presso l’Hotel Canevone, via X Luglio 8, Rovigo;

 

 

 

propone alla S.V. Dott. Michele LABATE, Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, ex art. 120 Stat. F.I.G.C. e ex art. 325 segg. Stat. A.I.C.

 

RICORSO MOTIVATO

 

avverso l’omologazione del risultato dell’incontro di calcio “The Singles F.C. – S.S. Ammogliati”;

nonché

 

DENUNCIA DI ILLECITO SPORTIVO

 

compiuto dalla Società “S.S. Ammogliati”.

 

 

Esposizione dei fatti

 

Il giorno 23 dicembre 2000, alle ore 14.30 si svolgeva presso il campo sportivo “A. Pelacazzi” di Borsea (RO) l’incontro di calcio tra le squadre “The Singles F.C.” e “S.S. Ammogliati”. L’incontro, svoltosi di fronte ad un vasto pubblico, terminava sul campo con il risultato di 3-0 in favore della “S.S. Ammogliati”.

Tuttavia, in considerazione dell’esistenza di un tesseramento irregolare tra le file della “S.S. Ammogliati”, al termine della partita il capitano della squadra “The Singles F.C.”, nella persona del Dott. Ing. Michele REALI, notificava all’arbitro dell’incontro, nella fattispecie il Sig. Andrea FRACASSI, appartenente all’Associazione Italiana Arbitri, sezione di Rovigo, un preannuncio di ricorso motivato avverso l’omologazione del succitato risultato. Tale procedura è stata svolta ed eseguita ai sensi e nei termini dell’art. 12 comma 8 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, che nella fattispecie prescrive l’obbligatorietà di un preannuncio di ricorso entro il termine perentorio di minuti 30 (trenta) dal termine della manifestazione sportiva a cui si riferisce il ricorso stesso.

 

 

Motivazioni del ricorso

 

Il presente ricorso si basa sull’esistenza di una palese irregolarità nel tesseramento di un giuocatore della squadra “S.S. Ammogliati”, nella fattispecie il Sig. Enrico PRADELLA, schierato durante l’incontro con il numero 1, come risulta dalle distinte dei giuocatori allegate al referto dell’arbitro.

Risulta da ciò immediatamente evidente l’irregolarità commessa dalla “S.S: Ammogliati”, in quanto il succitato sig. PRADELLA non era tesserabile ai sensi dell’articolo 189 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, nonché dell’art. 34 comma 5 dello Statuto dell’Associazione Italiana Calciatori, e soprattutto

 

 

dell’art. 1 del regolamento della partita Scapoli-Ammogliati che recita testualmente: “I giuocatori devono essere abituali frequentatori della piazza”.

Orbene, risulta di per sé assolutamente evidente, de iure oltre che de facto, senza quindi bisogno di ulteriori ragionamenti, l’irregolarità della posizione del Sig. PRADELLA; e risultano conseguentemente meramente tendenziosi i tentativi della controparte di reperire giustificazioni fittizie e capziose a tale evidente violazione dei regolamenti.

 

 

Malafede della squadra avversaria

 

In aggiunta alla violazione dei regolamenti federali testé descritta, lo scrivente e i suoi patrocinati ravvisano nel comportamento della squadra avversaria, e nella fattispecie dei suoi legali rappresentanti Dott. Arch. Simone COSTANZO e Dott. Dent. Paolo BARATELLA, un evidente atto di malafede e di violazione dello spirito sportivo. In effetti, la notizia del tesseramento del suddetto Sig. PRADELLA (nonché, peraltro, di numerosi altri componenti della squadra schierata dalla “S.S. Ammogliati”), è stata tenuta secretata sino all’immediata vigilia dell’incontro, con l’evidente intento di impedire un ricorso preventivo avverso tale tesseramento irregolare da parte della società “The Singles F.C.”

Tale comportamento della controparte, oltre che essere contrario alle regole non scritte della buona fede e del rispetto dello spirito sportivo, è palesemente violatorio dell’art. 1 dello Statuto della Federazione Italiana Giuoco Calcio e dell’art. 1 dello Statuto dell’Associazione Italiana Calciatori, che recita testualmente: “I tesserati devono dare prova di lealtà e di spirito sportivo prima, durante e dopo ogni manifestazione sportiva”.

Si ravvisano pertanto, nel comportamento dei succitati Dott. Arch. Simone COSTANZO e Dott. Dent. Paolo BARATELLA, gli estremi di illecito sportivo doloso.

 

P.Q.M.

 

Lo scrivente Avv. Giovanni AGNELLI, in nome e per conto della Società “The Singles F.C.”, produce con la presente:

 

 

1.     RICORSO MOTIVATO

 

avverso l’omologazione del risultato dell’incontro di calcio “The Singles F.C. – S.S. Ammogliati”

 

 

 

2. DENUNCIA DI ILLECITO SPORTIVO DOLOSO

 

perpetrato dalla società “S.S. Ammogliati” e nella fattispecie dai suoi legali rappresentanti Dott. Arch. Simone COSTANZO e Dott. Dent. Paolo BARATELLA

 

 

Richieste al Procuratore Federale

 

La Società “The Singles F.C.”, patrocinata dallo scrivente, al fine di tutelare i propri interessi e il proprio buon nome, si riserva di produrre le seguenti richieste presso il Procuratore della Federazione Italiana Giuoco Calcio in sede pre-processuale:

 

1. Richiesta di omologazione della partita con il seguente risultato:

“The Singles F.C.” – “S.S. Ammogliati” 2-0;

 

2. Richiesta di squalifica a vita da tutte le manifestazioni organizzate dalla F.I.G.C. dei Sigg. Dott. Arch. Simone COSTANZO e Dott. Dent. Paolo BARATELLA, autori del grave illecito sportivo testé descritto;

 

3. Richiesta di congrua sanzione pecuniaria (ravvisabile nella somma minima di LIT 150.000.000) ai danni della Società “S.S. Ammogliati”;

 

4. Richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali della giustizia ordinaria, ravvisando nel comportamento dei suddetti Sigg. Dott. Arch. Simone COSTANZO e Dott. Dent. Paolo BARATELLA gli estremi del reato di frode, ai sensi dell’art 812 comma 3 del codice penale.

 

 

La Società “The Singles F.C.” si riserva inoltre di produrre tutta la documentazione e di indicare tutti i testimoni che siano necessari alla valutazione del caso, nonché qualsivoglia altra deduzione e produzione. Si riserva infine di costituirsi parte civile in un eventuale processo penale, qualora autorizzata dal Giudice Sportivo della F.I.G.C. ad adire le vie legali della giustizia ordinaria.

 

 

Con osservanza

 

Torino, 24 dicembre 2000

 

                                                                           Avv. Giovanni Agnelli